Art. 4.
(Strumenti di filtraggio in internet).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007, al fine di

 

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prevedere l'estensione degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia, anche ai servizi di internet messaging e di tipo chat, prevedendo altresì l'intercettazione dei contenuti di natura pedopornografica delle comunicazioni in chiaro tra gli utenti e la segnalazione del relativo indirizzo internet protocol (IP) alle Forze dell'ordine.
      2. Gli strumenti di filtraggio di cui al comma 1 si basano su parole chiave correlate a reati di pedofilia e i contenuti intercettati sono conservati all'interno di log files per un periodo di tempo adeguato per le indagini.